Quali organizzazioni possono sostenermi?
Grazie al repertorio nazionale degli indirizzi regionali, trova rapidamente gli indirizzi utili per le prestazioni che stai cercando.
A partire dal momento in cui agite al posto del vostro parente anziano, a suo nome, dovere sbrigare delle questioni di carattere giuridico. Dal punto di vista amministrativo dovete riflettere assieme al vostri parenti su tutti gli aspetti per i quali hanno o avranno bisogno del vostro aiuto. I consigli elencati nel menù Conseils pratiques – Prendre le relais au niveau administratif vi guideranno attraverso questa prima fase.
Le fasi seguenti sono più complesse. Sono strettamente legate allo stadio relativamente avanzato dello stato di salute del vostro caro, cosa che indubbiamente è difficile da vivere. È importante preoccuparsi per tempo delle questioni giuridiche relative alla salute e al patrimonio del vostro parente, poiché alcune procedure devono essere sbrigate quando l’interessato è ancora in buona salute.
Dal 1° gennaio 2013, il diritto di protezione del bambino e dell’adulto del Codice civile svizzero è stato riveduto e rafforzato. Le vecchie autorità comunali di tutela e quelle cantonali di sorveglianza sono state sostituite dall’Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). In alcuni Cantoni queste autorità si chiamano Justice de paix (FR, VD), Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (GE), Tribunal régional (NE), Autorità regionale di protezione (TI), KESB nella Svizzera tedesca o Bezirksbericht (AG). Questi nuovi organismi, spesso intercomunali o regionali, prendono le misure necessarie a salvaguardare gli interessi dei minori e degli adulti in difficoltà, nel rispetto della dignità degli interessati e favorendo la loro autonomia e libertà.
Le APMA sono raggruppate in seno alla Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA), che pubblica gli indirizzi di tutte le autorità di protezione. La ricerca avviene o per Cantone o per Comune di residenza. Vedi sotto Da Consultare.
Sono previste due nuove misure per consentire ai vostri parenti di decidere da soli come vogliono essere assistiti e curati e su come gestire i loro beni: il mandato precauzionale e le direttive anticipate.
Il mandato consente al vostro caro di anticipare il momento di un’eventuale futura incapacità di discernimento. In un documento olografo (redatto a mano) e autenticato da un notaio, il vostro parente designa una persona fisica o giuridica che gli fornirà, se necessario, un’assistenza personale, gestirà il suo patrimonio o lo rappresenterà nei rapporti giuridici con i terzi.
Nel documento precauzionale il vostro parente deve definire con la maggiore chiarezza possibile i compiti che desidera affidare a un’altra persona o a un mandatario e deve inoltre impartire istruzioni riguardo le modalità di adempimento di tali compiti. In caso di imprecisioni, l’APMA regionale sarà incaricata di farlo dopo, in funzione della legge.
Il documento può essere depositato all’ufficio dello stato civile. Quando il vostro parente è diventato incapace di discernimento, l’APMA s’informa presso l’ufficio dello stato civile se esiste un mandato precauzionale. Il mandatario designato dal vostro parente ha così la possibilità di accettare o rifiutare il mandato. In funzione dell’entità dei compiti definiti nel mandato, l’APMA stabilisce un’indennità giustificata, pagata dal vostro parente.
La questione è quando si può considerare che la persona ha perso la capacità di discernimento. Se il vostro caro, a seguito di una turba psichica, non è più in grado di valutare il senso e le conseguenze di un comportamento o quando, sempre a seguito di una turba psichica, non ha facoltà di agire liberamente basandosi su una valutazione libera e informata della situazione, allora il suo medico curante attesta la perdita di discernimento. Su tale constatazione si basa il lavoro dell’APMA.
Quando il vostro caro è ancora capace di discernimento può decidere in anticipo quali trattamenti medici accetterà o meno nel momento in cui potrebbe non essere più in grado di farlo. Queste sono le cosiddette direttive anticipate.
Con queste direttive il vostro familiare può designare una persona fisica, forse voi, che discuterà con i medici delle cure mediche, che prenderà decisioni al suo posto nel momento in cui potrebbe non avere più facoltà di discernimento.
Attenzione, il vostro parente deve redigere di propria mano le sue direttive anticipate. Esistono diversi modelli forniti da diverse associazioni. Le direttive devono essere personalizzate e riflettere la volontà «libera e informata» del vostro caro, ossia egli deve essere prima perfettamente informato della sua situazione. Se il medico o l’istituzione ha dubbi a riguardo, può infatti rifiutare di tenerne conto. Il vostro parente deve quindi assicurarsi regolarmente che siano applicabili. Alla stessa stregua, le direttive devono essere rinnovate o confermate ogni anno, poiché lo stato di salute e le conoscenze scientifiche evolvono costantemente: il vostro parente deve poter seguire tale evoluzione e dimostrare di essere informato.
La rappresentanza legale da parte del coniuge e la rappresenta in campo medico sono due misure che si applicano automaticamente per legge:
Se il vostro parente non si è premunito e non ha fatto un mandato precauzionale prima di perdere la capacità di discernimento, è il suo coniuge che lo rappresenterà in base al codice civile (art. 374, 376 CC).
Non appena l’incapacità di discernimento viene attestata da un certificato medico, la legittimità del coniuge o del partner registrato deriva dalla legge. Se un istituto ospedaliero o bancario ha dei dubbi, può esigere dal coniuge o dal partner registrato un documento pronunciato dall’APMA che attesta i poteri di rappresentanza legale.
Il rappresentante terapeutico è un complemento alle direttive anticipate. Si tratta di una persona di fiducia (privato o medico) designato in modo riconoscibile per gli altri, che conosce le volontà del vostro parente e che s’impegna a farle valere al momento dell’incapacità di discernimento. Il rappresentante terapeutico deve essere sempre informato della volontà del vostro caro. Quest’ultimo deve pertanto sciogliere il suo medico dal segreto professionale nei suoi confronti.
Il vostro parente può designare il suo rappresentante terapeutico nelle direttive anticipate o redigere (con firma e data) un mandato in suo favore. Deve poi segnalarne l’esistenza e indicare i suoi dati all’istituto che lo accoglierà. Il mandato di rappresentanza terapeutica deve essere rinnovato ogni anno.
Se il vostro parente non ha designato un rappresentante personale, la legge prevede un elenco di persone alle quali si rivolgeranno i medici o gli istituti per prendere le decisioni che li riguardano. Sono nell’ordine le persone seguenti:
L’autorità di protezione dei minori e degli adulti APMA interviene quando una persona autorizzata a rappresentare il vostro parente incapace di discernimento rifiuta di esercitare questo diritto. In questo caso istituisce una curatela di rappresentanza, in particolare quando i pareri dei rappresentanti divergono o gli interessi del vostro caro sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati. L'autorità di protezione degli adulti interviene su domanda del medico, di un'altra persona vicina alla persona incapace di discernimento o d'ufficio.
(Fonte: www.planetesante.ch, Codice civile svizzero)
In ultima istanza l’autorità di protezione ordina una curatela.
La curatela è una misura di protezione volontaria o imposta dallo Stato a favore di una persona maggiorenne.
L’autorità di protezione dei minori e degli adulti APMA ha la facoltà di designare un curatore o una curatrice che agirà a favore del vostro parente anziano. L’APMA decide in base a un parere medico sullo stato di salute mentale del vostro caro.
Esistono quattro tipi di curatela che possono essere combinati fra loro:
Infine, una persona può essere ricoverata contro la sua volontà in un istituto idoneo se le cure e l’assistenza necessarie non possono esserle prestate altrimenti. La persona deve soffrire di una disabilità mentale (congenita o acquisita) o di una turba psichica o versare in grave stato di abbandono. Nel quadro del diritto sulla protezione degli adulti, questo provvedimento è chiamato «ricovero a scopo di assistenza».
(Fonte: www.vd.ch – justice – réformes judiciaires – protection de l’adulte et de l’enfant).
Opuscoli dell'Associazione Alzheimer Svizzera
Elenco degli indirizzi delle APMA della COPMA (foglio Excel, in francese)